Benefici Fiscali

Le agevolazioni fiscali previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle No Profit, si distinguono a seconda di chi le ha effettuate (persona fisica o impresa) e in base alla natura della donazione che può riguardare denaro, beni o costi di personale per servizi. I contribuenti sia persone fisiche che enti soggetti all'imposta sul reddito delle società che intendono effettuare erogazioni liberali nei confronti delle Aps-Ets potranno scegliere alternativamente tra le due agevolazioni.

Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende?

Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende possono essere di diverso tipo. Le aziende possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato (senza il limite dei 70.000 euro, come precedentemente previsto). Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo (esempio, una donazione effettuata nel 2018 può essere scontata persino fino al 2023).

Per l’azienda donatrice, l’erogazione liberale segue il principio di cassa.

Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche?

Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche sono di due tipologie. Le persone fisiche possono infatti scegliere se:

  • detrarre l’importo (per un massimo di 30.000 euro di donazione) al 30%, oppure
  • dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.

Tra detrazione e deduzione si può affermare che chi ha un reddito maggiore di 30.000 euro ha maggior convenienza a dedurre. Si consideri il fatto che sarà la persona a scegliere quando compilerà la dichiarazione dei redditi del 2019 se applicare la deduzione o la detrazione: come per le aziende, in caso di applicazione della deduzione sarà possibile per il contribuente portare alle dichiarazioni future la parte di deduzione non goduta.

Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile Ires le “spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi”. Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del comma 2 dell’art. 100 del t.u.i.r., non sono state modificate dalla legge n. 96/2012. Anche esse furono introdotte dal comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997.

Molto importanti per l’operatività di queste organizzazioni non profit sono poi anche quelle erogazioni liberali che consistono in “cessioni gratuite di merce” che le Onlus possono ricevere dalle imprese di produzione o di vendita di beni (non di servizi) e per le quali è previsto un regime fiscale agevolato dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997. Il comma 2 dell’art. 13 del d.lgs. 460/1997 stabilisce, infatti, che le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione od al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 85 del t.u.i.r. e, pertanto, tali cessioni gratuite non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’Ires o con l’Irpef. Lo stesso discorso vale per i beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato.

Ai fini dell’Iva queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall’imposta, ai sensi del numero 12 dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972, in quanto rientrano nella fattispecie di cui al numero 4 dell’art. 2 dello stesso d.P.R. da esso  richiamata dato che i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Ciò vale se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50.00 euro (fino al 2014 erano 25,82 euro) oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’Iva relativa al prezzo di esso, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972.

La legge di stabilità 2016 ha innalzato a 15.000 euro (in precedenza era 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72. Tale comunicazione riguarda la cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS e va effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF.